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Il direttore dei lavori

Il direttore dei lavori

L'articolo 1662 del Codice Civile afferma che il Committente, nel corso dell’esecuzione dell’opera, “ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato”, diritto che può esercitare personalmente oppure a mezzo di un professionista appositamente incaricato: il "Direttore dei Lavori".

Nel contratto di appalto privato la nomina del "Direttore dei Lavori" è facoltativa, contrariamente a quanto accade in quello pubblico dove la designazione è sempre obbligatoria (art. 130 Codice degli Appalti Pubblici).

Nel caso privato il conferimento dell'incarico può essere fatto tanto dal Committente quanto dall’Appaltatore, nel cui interesse il professionista svolgerà l’incarico, ma molto spesso la qualifica rimane in capo al “Progettista” con notevole aggravio di responsabilità per l'interessato.

Il rapporto contrattuale in questione va inquadrato nell’alveo del “contratto d’opera” (art. 2222 Codice Civile e seguenti) ed in particolar modo nella fattispecie delle “prestazioni professionali intellettuali”, categoria in cui viene disciplinata l’ipotesi del soggetto obbligatosi verso un altro ad eseguire personalmente un’opera o un servizio (art. 2229 Codice Civile e seguenti).

Compito principale del "Direttore dei Lavori" è quello di assistere e sorvegliare i lavori, verificandone la corretta e puntuale esecuzione in conformità ai patti contrattuali, pertanto la “Direzione dei Lavori” - incarico che prende corpo successivamente all’approvazione del progetto - riguarderà essenzialmente la fase esecutiva della realizzazione dell'opera e coinvolgerà le numerose attività elencate in special modo dal Testo Unico per l’edilizia del 2001 (D.P.R. n. 380 del 06.06.2001) e consistenti in “ordini di servizio, assidua vigilanza nei materiali impiegati e sulle modalità operative adottate, nonché continuità di controlli sulle varie fasi di evoluzione del lavoro” (Cass. Civ. 488/1985).

E’ evidente che dalle violazioni di queste mansioni possono scaturire in capo al "Direttore dei Lavori" responsabilità di carattere civile e penale di grande rilevanza.

E' a tutti noto come negli ultimi anni il ruolo del "Direttore dei Lavori" sia tornato d’attualità proprio per casi di vizi e difetti dell’opera con conseguente coinvolgimento del professionista per responsabilità ai sensi dell’articolo 1669 del Codice Civile (quest’ultima norma sancisce la responsabilità dell’Appaltatore ma, per effetto di una interpretazione ormai maggioritaria, tanto la Giurisprudenza quanto la Dottrina hanno esteso la sua applicabilità anche al professionista intellettuale incaricato della "Direzione dei Lavori", il quale risponderà in solido con l’Appaltatore e gli altri soggetti eventualmente responsabili).

Nel prossimo contributo approfondiremo il tema, complesso ma di sicuro interesse per tutti gli attori coinvolti (Committente, Professionista ed Impresa).

Rocco Cavallaro