Casi pratici di responsabilità del Direttore dei Lavori
In quali casi il Direttore dei Lavori è responsabile?
Illustrati nel precedente articolo compiti e responsabilità del Direttore dei Lavori richiamiamo oggi brevemente alcune condotte che possono determinare l’insorgenza di responsabilità riconducibili alla sua figura professionale.
Tra i casi più comuni troviamo l'indicazione di "istruzioni non corrette".
Il delicato compito di impartire le istruzioni necessarie alla realizzazione di un'opera comporta una responsabilità per le istruzioni che si manifestino inesatte dal punto di vista tecnico o esorbitanti dalla sfera delle facoltà del Direttore dei Lavori.
Un'altra situazione molto diffusa riguarda le "variazioni in corso d’opera" non autorizzate.
Il Direttore dei Lavori deve infatti sempre seguire in maniera rigorosa le indicazioni tecniche del Progettista perché nel caso le opere si discostassero dal progetto si renderebbe inadempiente nei confronti del proprio Committente (Cass. Civ., 15255/2005).
Ultima ma particolarmente importante circostanza è la presenza di "vizi e difetti dell’opera".
L’articolo 1669 C.C. prevede la responsabilità dell’Appaltatore nei confronti del Committente se l’opera “presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti”. Giurisprudenza e Dottrina sono ormai unanimi nell’affermare la natura extracontrattuale della responsabilità in question, con conseguente estensione della sua applicabilità anche al professionista intellettuale incaricato della Direzione dei Lavori (responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. e inadempimento del Direttore dei Lavori). Quest’ultimo, pertanto, risponderà in via solidale con l’Appaltatore e ed altri soggetti eventualmente responsabili.