
La diligenza del Direttore dei Lavori
Quanto deve essere "diligente" il Direttore dei Lavori?
Dopo aver trattato della figura del Direttore dei Lavori e di alcuni casi pratici di responsabilità della D.L. approfondiamo oggi l'interessante aspetto del "carattere di diligenza" che deve permeare la prestazione del Direttore dei Lavori.
Per rispondere alla domanda iniziale è necessario precisare come il professionista incaricato della Direzione dei Lavori assuma un'obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto detta obbligazione si concretizza in un complesso di attività strumentali rispetto all’obiettivo finale di "realizzazione dell’edificio a regola d’arte" ed in conformità al progetto.
Nel nostro ordinamento la norma di riferimento - che detta all’interprete il parametro in base al quale valutare la condotta professionale - è l’art. 1176 C.C. comma II il quale prescrive che, nell’adempiere l’obbligazione inerente all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.
Ne deriva, quindi, che la diligenza deve consistere nella “scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale” (cfr. Cass. civ. 12 agosto 1995, n. 8845) e che pertanto non è solo quella media e generica del buon padre di famiglia.
La Giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il Direttore dei Lavori per conto del Committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto” (Cass. Civ. 15255/2005).